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Tutela della salute nei luoghi di lavoro, normative vigenti
Il rispetto della normativa nell’ambito della tutela della salute sui luoghi di lavoro è condizione necessaria per evitare inutili rischi derivanti da piccoli incidenti che possono capitare quotidianamente durante l’orario di lavoro.
Per questo è necessario che ogni azienda sia preparata e disponga di un kit di pronto soccorso con un contenuto idoneo all’attività svolta.
Ditek, da anni attiva nel settore del commercio delle cassette di pronto soccorso vuole farvi porre l’attenzione sulle normative che sono alla base della tutela della salute nei luoghi di lavoro: D.M. 388 e D.L. 81.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(GU n. 101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n.108)
Con il 1° Gennaio 2009 entra pienamente in vigore l’intero impianto del Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, compresi gli adempimenti già oggetto di proroga.
La vs Azienda avrà sicuramente ricevuto adeguata informazione da parte di vari canali ma con questa comunicazione vogliamo richiamare l’attenzione su un aspetto veramente importante anche se spesso sottovalutato : il Primo Soccorso sul luogo di lavoro.
Già il D. Lgs 626, abrogato e sostituito con il D. Lgs 81/2008, dettava alcuni importanti adempimenti che sono stati poi regolamentati con il Decreto 388.
In sintesi le Aziende devono obbligatoriamente:
1. Identificare il Gruppo di appartenenza dell’azienda ( A,B,C) in base a quanto stabilito dal D. 388.
2. Identificare, nominare e formare con apposito Corso gli Addetti al Primo Soccorso ( 16 ore per le Az di Gr A, 12 ore per le Az di gruppo B e C ) ed effettuare gli aggiornamenti obbligatori entro i tre anni dall’ultimo corso.
3. Posizionare e mantenere in continua piena efficienza le nuove Cassette di Pronto Soccorso previste dal D. 388 contenenti i materiali previsti dallo stesso decreto con le
aggiunte obbligatorie e specifiche per la singola attività.
4. Definire un piano organizzato di primo soccorso, con procedure di comportamento da adottare in azienda in caso di emergenza sanitaria, che vada ad integrare il piano
generale di emergenza. In questo piano devono essere definite e distribuite su appositi cartelli le modalità di allarme al 118
5. Per le aziende di Gruppo A una sintesi di questo piano va comunicata all’ASL di competenza
6. Effettuare campagne di informazione periodiche a tutti i restanti lavoratori sui principi di primo soccorso e di gestione delle emergenze sanitarie e sulle procedure specifiche definite dall’azienda.
La nostra organizzazione specializzata è in grado di fornire una completa consulenza su tutti i punti elencati. Vi ricordiamo la nostra linea completa di innovative e specifiche Cassette di Pronto Soccorso e di Pacchetti di Medicazione che vanno a coprire le esigenze di qualunque tipologia di luogo di lavoro nonché la manutenzione sistematica per il loro mantenimento sempre in efficienza . Mettiamo inoltre a disposizione un gruppo di esperti, Medici e tecnici, al fine di rispondere con efficacia e sicurezza tutti gli adempimenti della recente legislazione, dalla formazione e informazione dei lavoratori alla organizzazione aziendale.
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004
Il Ministro della Salute
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro per la Funzione Pubblica
Il Ministro delle Attività Produttive
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanita’, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell’attivita’, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l’atto di intesa tra Stato e Regioni recante l’approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell’11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita’;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 marzo 2001;
Adottano il seguente regolamento:
Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita’ produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita’ svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita’ produttive con attivita’ industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita’ minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita’ produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita’ produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all’Azienda … Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attivita’ lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l’azienda o unita’ produttiva svolge attivita’ lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attivita’ con indice piu’ elevato.
Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e’ aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e’ tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita’ produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita’ in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita’ produttiva, il datore di lavoro e’ tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e’ svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo’ avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita’ produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attivita’ svolta.
4. Per le aziende o unita’ produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 4, che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra’ ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita’ di intervento pratico.
Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda o unita’ produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attivita’ lavorativa dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Art. 5.
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 28 luglio 1958 e’ abrogato.
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Il Ministro delle attivita’ produttive Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.